La più importante rivista italiana di igiene e sicurezza del lavoro (ISL, wki) pubblica nel numero di agosto/settembre 2022 un mio intervento sul tema della Regola Tecnica Verticale n. 2 del Codice di Prevenzione Incendi integrata al Titolo XI del D.Lgs. n. 81/2002.
Peraltro, poiché sono di strettissima attualità le innovazioni in tema di valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro, colgo l’occasione per focalizzare l’attenzione dei miei tre lettori sulla nota n. 3 presente nell’articolo:
“A questo proposito, e relativamente all’applicazione del D.M. 3 settembre 2021, è importante che il Ministero chiarisca le modalità di programmazione da attuarsi nei casi di luoghi di lavoro soggetti a prevenzione incendi, dotati di CPI, per i quali emergano ulteriori obiettivi di riduzione del rischio collegati all’adozione di soluzioni conformi (es. installazione di reti sprinkler, compartimentazioni, ecc.) previste dal COPI. Per esempio: quali i tempi di adeguamento? Quali le metodologie di scelta delle eventuali misure provvisorie “tampone” da adottarsi in attesa dell’implementazione della soluzione conforme?”
Commenti (2)
Giovanni Drago - 1 Settembre 2022
Gent.mo,
premetto che non ho letto l’ articolo e le sarei grato se potesse inviarmelo o pubblicarlo sul sito.
La mia domanda riferita alla nota 3 dell’articolo è se è corretto stabilire il programma di adeguamento necessario ai sensi dell’ art. 29 c. 3 del D.Lgs 81/08 sulla base di tempistiche e delle modalità previste DM 7/8/2012 (ovvero del giudizio di sostanzialità, aggravio/non aggravio del rischio). Per farlo è necessario, all’ interno della valutazione del G.2.6.1 del COPI (VRI), dare le adeguate motivazioni a tali giudizi. A questo proposito, anche in relazione ai paragrafi 11.2.1 e 11.2.2 del suo ultimo libro, è possibile dimostrare nella VRI G.2.6.1 il non aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio anche in presenza di aree a rischio specifico ATEX con adeguate barriere di sicurezza (trattandole ad esempio anche ai sensi della RTV V.1. oltre che V.2 del COPI in logica ALARP/ALARA) . Questo anche per non attribuire, in sede di definizione della strategia antincendio con il COPI, un profilo speditivo di rischio Rvita pari sempre necessariamente a 4 per il singolo comparto. Quindi la valutazione del punto G.2.6.1 del COPI secondo me, con il DM 3/8/21, diventa prioritaria e più importante di quella speditiva di cui al paragrafo G.2.6.2 del CO.PI. E’ corretto ? Si potrebbe dire così: dopo aver valutato il rischio d’incendio per l’attività, il progettista/ valutatore stabilisce sulla base dei criteri dell’ allegato IV del DM 7/8/12 se sussistono le condizioni di cui all’ art. 29 c.3 del D. Lgs. 81/08 e, se del caso, attribuisce i profili di rischio speditivi ai sensi di G.2.6.2 (a valle però di un’analisi di adeguatezza delle barriere previste dalle RTV V.1 e V.2 che risultano complementari e/o sostitutive della RTO sempre nella VRI) e quindi si pone il problema se la strategia con il COPI è ad “isosicurezza” rispetto alle pregresse regole tecniche ovvero se servono delle ulteriori implementazioni tramite COPI. In tal caso si procede per le attività soggette appunto sempre con il DM 7/8/12.
Altra domanda: in questo secondo caso è sempre possibile dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza della situazione del luogo di lavoro esistente anche con soluzioni alternative e non necessariamente con le conformi è corretto ?
Un caro saluto. Ing. Giovanni Drago
Marzio Marigo - 2 Settembre 2022
Buongiorno
la ringrazio per la domanda articolata che, per mia fortuna, contiene all’interno già l’abbozzo di risposta.
Per quanto attiene l’applicazione, in Italia, dell’approccio ALARP… la vedo dura, diciamo così. Il concetto di riduzione del rischio nella misura di ciò che è “ragionevolmente praticabile” sconta molti pregiudizi, purtroppo.
Magari ci ritornerò su.
Un saluto cordiale
Marzio