Il permesso di lavoro e le zone a rischio di esplosione

Forse uno tra gli argomenti meno “battuti” in ambito ATEX (e quindi Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008) è relativo all’emissione di specifici permessi di lavoro per operazioni da eseguirsi in zone a rischio di esplosione.

A cosa servono i permessi di lavoro?

Quando sono necessari tali sistemi di autorizzazione al lavoro?

Quali sono invece le eccezioni nell’adozione di tale fondamentale presidio di sicurezza?

Una risposta completa a queste domande richiederebbe molto più spazio del post in un blog ma, nonostante questo, proviamo a fornire alcuni spunti che consentano di chiarire l’argomento partendo da quanto previsto nell’Allegato L[1], D.Lgs. n. 81/2008. In tale Allegato viene specificato che:

“(…) ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni (…) è applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro (…) Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell’inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo”.

Peraltro la Norma Europea di classificazione (CEI EN 60079-10-1:2016) specifica quanto segue:

“In caso di attività diverse da quelle riconducibili al funzionamento normale, per esempio, la messa in servizio o la manutenzione non di routine, la classificazione dei luoghi può non essere valida. E’ previsto che gli interventi diversi da quelli relativi al funzionamento normale siano trattati tramite un sistema per lo svolgimento del lavoro in sicurezza. La classificazione dei luoghi dovrebbe tenere in considerazione la manutenzione di routine”

Abbiamo quindi brevemente scoperto che:

  1. a meno di non includere specifiche operazioni di manutenzione non routinaria nella classificazione delle zone a rischio di esplosione, la validità di tale analisi è relativa alle sole operazioni connesse al normale funzionamento di impianti e processi di produzione;
  2. la valutazione del rischio ed il relativo Documento sulla Protezione contro le Esplosioni (DPE) saranno conseguentemente esse stesse valide nell’ambito del normale funzionamento;
  3. le autorizzazioni e i permessi di lavoro sono tuttavia emesse “ove stabilito dal DPE”.

Come muoversi quindi in questo intricato terreno normativo? Le opzioni sono le seguenti:

  • nel DPE si valutano i rischi di esplosione anche relativamente alle operazioni di manutenzione non routinaria (ragionevolmente prevedibile) che abbiano effetti sulla classificazione delle zone a rischio di esplosione. Alcune attività periodiche di manutenzione correttiva, infatti, possono alterare le barriere di sicurezza previste per l’ATEX (disabilitazioni di controlli di esplosione, sensoristica, flussaggio o purgaggio di gas inerte, ecc.): in questo caso prevedo gli scenari nel DPE e, ove richiesto, impongo l’utilizzo di permessi di lavoro;

oppure

  • nel caso di operazioni di manutenzione correttiva non incluse nel DPE si renderà necessario un aggiornamento del medesimo “prima” dello svolgimento dell’attività di manutenzione non routinaria. Si analizzeranno quindi i rischi e gli impatti sulla classificazione, si valuteranno i rischi di esplosione connessi all’attività ex art. 290, D.Lgs. n. 81/2008 e, se necessario, si prevederà l’emissione di uno specifico permesso di lavoro.

Il permesso di lavoro, in quanto tale, NON È dunque la “valutazione del rischio di esplosione” e non la sostituisce. Il permesso di lavoro è un provvedimento organizzativo di compensazione del rischio.

È quindi una procedura documentata che autorizza alcuni lavoratori (dipendenti e/o appaltori) a svolgere un lavoro specifico in un determinato periodo di tempo. Nel permesso di lavoro sono elencate le precauzioni necessarie per completare il lavoro in sicurezza, sulla base della valutazione dei rischi svolta in conformità all’art. 290, D.Lgs. n. 81/2008 e recepita nel DPE. Descrive, in sintesi, quale lavoro sarà fatto e come sarà realizzato.

Molto altro ci sarebbe da dire (differenza tra manutenzione routinaria e non routinaria, norme di riferimento, guide applicative, costruzione concreta del permesso, implementazione nella specifica organizzazione, esempi di applicazione in aziende a rischio convenzionale o rilevante, relazione tra permesso di lavoro e DUVRI. Altro. Molto).

Tale argomento sarà comunque oggetto di uno specifico approfondimento nell’ambito della IV edizione del Workshop organizzato dallo Studio di Ingegneria Marigo.

[1] Attenzione: allegato “cinquantesimo” non allegato “elle”, ok? 🙂

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