Della protezione contro le esplosioni e degli “inconvenienti di percorso”

Le direttive comunitarie in tema di sicurezza sul lavoro sono state fondate su un paradigma ineludibile: la valutazione dei rischi.

Tale operazione risulta infatti preliminare ad ogni attività che possa esporre il lavoratore a pericoli derivanti dal luogo di lavoro. Si discute quindi di rischi dovuti a macchine e attrezzature di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, utilizzo di sostanze pericolose…

E atmosfere esplosive, ATEX.

In quest’ultimo caso l’articolazione della valutazione dei rischi dovrà porsi come obiettivo la protezione dei lavoratori contro il rischio derivante da ATEX attraverso la seguente procedura posta in capo al datore di lavoro:

    1. evitare cause prevedibili di guasto catastrofico;
    2. evitare la formazione di ATEX e, nel caso in cui il punto 2 non sia realizzabile;
    3. classificare le aree a rischio di esplosione secondo le procedure previste dalle norme tecniche europee EN 60079-10-1 (gas, vapori infiammabili) ed EN 60079-10-2 (polveri combustibili);
    4. all’interno delle zone classificate garantire una categoria di innesco, per tutte le sorgenti di accensione presenti, conforme alla tipologia della zona e, nel caso in cui il punto 4 non sia realizzabile;
    5. adottare misure di protezione ed isolamento contro le esplosioni compatibili con la sicurezza dei lavoratori;
    6. assicurare un piano di controlli, verifiche e manutenzioni atte a garantire il mantenimento nel tempo degli scenari di rischio analizzati. Tale piano deve possedere l’obiettivo di evitare un degrado delle prestazioni dei sistemi di: a) prevenzione dell’ATEX, b) prevenzione dell’accensione, c) protezione ed isolamento contro le esplosioni;
    7. sviluppare un piano di informazione e formazione dei lavoratori in relazione ai rischi di esplosione individuati;
    8. attuare un piano di coordinamento delle attività a rischio svolte nelle zone pericolose.

Se ci concentriamo sul precedente punto 5, l’ultima risorsa a disposizione del datore di lavoro per far fronte al rischio di esplosione consiste proprio nell’implementare misure ingegneristiche di protezione ed isolamento. Infatti, ove non sia possibile prevenire la formazione di ATEX e (in seconda istanza), prevenire le sorgenti di accensione, risulterà indispensabile porsi nella prospettiva di un’esplosione tecnicamente attesa, seppur con tempi di ritorno medio-lunghi. Alla luce di questo il datore di lavoro dovrà installare misure di isolamento e protezione degli impianti che siano in grado di proteggere i lavoratori dagli effetti della deflagrazione. Tali forme di protezione tecnica risultano tuttavia implementabili nei soli casi in cui le esplosioni si inneschino “dall’interno dell’impianto” come tipicamente avviene nel trattamento delle polveri combustibili (il discorso, qui, sarebbe molto lungo…).

Le varie strategie di protezione contro il rischio di esplosione devono SEMPRE essere accoppiate a misure di isolamento.

Meglio.

Le misure di isolamento dall’esplosione sono da PORRE ALLA BASE della strategia integrata di protezione contro il rischio di esplosione[1].

Tra le più diffuse misure di protezione contro le esplosioni citiamo il “venting” l’installazione, cioè, di membrane di minima resistenza le quali, cedendo prima che la sovrappressione interna raggiunga il limite di resistenza del contenimento, proteggono il medesimo dalla scoppio.

Ovviamente il dimensionamento, il posizionamento e gli effetti prodotti da tali membrane di rottura è rigidamente regolamentato da specifiche norme tecniche armonizzate nell’ambito della direttiva ATEX di prodotto (n. 2014/34/UE). In particolare:

  • EN 14491:2012 (Dust explosion venting protective systems)
  • EN 14460:2018 (Explosion resistant equipment)

Tutto bene quindi?

Più o meno, diciamo.

Se noi diamo un’occhiata alle equazioni da utilizzarsi per il dimensionamento della superficie di sfogo, troviamo le seguenti:

nelle quali la resistenza del contenimento dovrà essere almeno pari al valore Pred,max rappresentante la massima pressione presente all’interno derivante dall’esplosione sfogata.

Tutti gli altri parametri presenti nell’equazione sono sostanzialmente determinati dalle caratteristiche di esplosività della polvere, dalla forma del contenimento e dalle prestazioni delle membrane di rottura.

Questa “macchinetta” di calcolo, facilmente implementabile su un foglio Excel, consente di verificare che un raddoppio della Pred,max causa un dimezzamento della superficie necessaria allo sfogo.

LEGGASI: UN RADDOPPIO DELLA RESISTENZA DEL CONTENIMENTO DIMEZZA LA SUPERFICIE NECESSARIA ALLO SFOGO

Ed è qui che si annida il problema, soprattutto per l’acquirente di sistemi protetti con membrane di sfogo (filtri a tessuto, elettrofiltri, silos, ecc).

Come fare a ridurre la superficie di sfogo del contenimento in modo rilevante? Semplice: si aumenta, solo sulla carta, la resistenza del contenimento e si riducono al contempo le necessità di sfogo, magari attraverso una clausola contrattuale dalla quale si evinca che l’informazione sulla resistenza è stata fornita direttamente dall’utilizzatore.

L’interazione appena descritta tra fabbricante e datore di lavoro è purtroppo una strategia LOSE-LOSE. In caso di incidente catastrofico[2] infatti perderanno:

  • sia il costruttore che sarà coinvolto in processi penali nei quali difficilmente potrà dimostrare l’assenza di responsabilità;
  • sia il gestore/datore di lavoro che, seppur con profili di responsabilità differente, farà fatica a dimostrare l’estraneità ai fatti.

Per non citare il D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Come fare per proteggersi da tali forme di distorsione?

La mia proposta, che seguo gesuiticamente quando vengo interpellato sull’argomento, è la seguente: su base contrattuale si dovrà richiedere al fabbricante, ad integrazione della documentazione emessa ai sensi della direttiva 2006/42/CE, la relazione di calcolo sulla resistenza del contenimento elaborata da un professionista con specifica competenza strutturale. Così facendo si garantirà sia la fornitura alla regola dell’arte sia, al contempo, la sicurezza e la protezione dei lavoratori.

Molto altro ci sarebbe da dire, anche in relazione alle specifiche che devono essere incluse nella dichiarazione di conformità CE emessa dal fabbricante. Ne vuoi sapere di più? È anche per questo che è stato pensato il webinar del 18-19 marzo 2021.

Alla prossima!

Marzio

[1] I motivi che giustificano questa affermazione sono complessi ed esulano dallo scopo del presente intervento. Maggiori dettagli in: Marigo M. (2017), Rischio Atmosfere Esplosive ATEX, IPSOA-WKI Editore

[2] Escludendo per un attimo dal ragionamento i lavoratori verso i quali gli incidenti manifestano gli effetti diretti, gravi e, spesso, irreversibili.

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