Qual è il tuo calore preferito? [Anonimo, Twitter]
Discuteremo oggi di un argomento tecnico con ampie ricadute applicative. Cercheremo infatti di correlare la recente ed importante regola tecnica di prevenzione incendi riguardante la sicurezza degli impianti per la produzione di calore al tema della classificazione delle zone a rischio di esplosione.
La recente promulgazione del Decreto 8 novembre 2019 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi. D’ora in avanti “Decreto”) avrà ampie ricadute in tutti gli ambiti normati dal provvedimento medesimo.
Il Decreto consente, grazie alla formulazione e alla strutturazione particolarmente precisa con la quale è stato costruito, di rispondere anche ad alcuni quesiti rimasti aperti in conseguenza dell’entrata in vigore della Norma CEI EN 60079-10-1:2016 (Classificazione dei luoghi. Atmosfere esplosive per la presenza di gas. D’ora in avanti “Norma”).
Ci si riferisce, in questo contesto, al regime di esclusione previsto dalla Norma. Questa, infatti, trova applicazione nei luoghi in cui vi può essere pericolo di accensione di atmosfera esplosiva ATEX causata dalla presenza di gas o vapori infiammabili. Sono tuttavia escluse dall’ambito applicativo le seguenti fattispecie:
- miniere con possibile presenza di grisou;
- luoghi di trattamento e produzione di esplosivi;
- guasti catastrofici o malfunzionamenti rari specificati negli articoli nn. 3.7.3 e 3.7.4 della Norma;
- locali adibiti ad uso medico;
- applicazioni in ambiti commerciali e industriali dove il gas combustibile è utilizzato solo a bassa pressione, ad esempio, per la cottura dei cibi, il riscaldamento dell’acqua e impieghi similari, e dove l’impianto è realizzato nel rispetto di regolamentazioni specifiche del comparto gas;
- ambienti domestici;
- luoghi dove il pericolo può manifestarsi per la presenza di polveri o fibre combustibili. I principi della Norma CEI EN 60079-10-1 possono tuttavia essere utilizzati per valutazioni in presenza di miscele ibride (si veda, a questo proposito, anche la Norma CEI EN 60079-10-2).
Tutte le esclusioni elencate, ad eccezione di quella relativa all’utilizzo di gas combustibili a bassa pressione, erano sostanzialmente presenti anche nell’edizione del 2010 della Norma e quindi ampiamente metabolizzate dal personale preposto alla classificazione delle zone.
Ed è però quella ora citata un’esclusione particolarmente interessante e con ampie ricadute nel nostro tessuto industriale. Saranno, a questo proposito, quattro le condizioni necessarie per escludere dalla CEI EN 60079-10-1:2016 le applicazioni utilizzanti gas combustibile:
- applicazioni in ambiti commerciale o industriale;
- utilizzo di gas combustibile per la cottura dei cibi, il riscaldamento dell’acqua e impieghi similari;
- bassa pressione del gas combustibile;
- conformità a regolamentazioni specifiche del comparto gas.
Precisiamo, innanzi tutto, che per bassa pressione del gas combustibile sia da intendere quanto indicato dal Decreto 16/04/2008 relativamente alle condotte di 7a specie:
- condotte con pressione massima di esercizio minore o uguale a 0,04 barg.
L’anzidetta informazione è presente pure nel Decreto 8 novembre 2019 il quale inoltre evidenzia, all’articolo 2, che gli impianti debbano essere realizzati in modo tale da:
- evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
Il punto 1., in particolare, indica che l’applicazione del Decreto consente una diluizione del gas combustibile a concentrazioni inferiori all’LFL (Lower Flammable Limit) rendendo possibile, in questo senso, il non considerare a rischio di esplosione il campo lontano di classificazione. Per poter raggiungere tale importante obiettivo il provvedimento prevede una strategia integrata di prevenzione dell’ATEX che si concretizza, essenzialmente, nelle seguenti tre tipologie di approccio:
- predisposizione di aperture di ventilazione permanente da realizzarsi su pareti esterne;
- installazione di impianto di rivelazione fughe gas comandante un’elettrovalvola automatica a riarmo manuale installata all’esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottici e acustici;
- nel caso di situazioni con aggravio di rischio (es. locali sottostanti o contigui a locali di pubblico spettacolo, ad ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq, installazione a quota inferiore a -5 m e sino a -10 m al di sotto del piano di riferimento) limitazione della pressione massima di esercizio (MOP) a valori non superiori a 0,04 barg.
La dimensione delle aperture di ventilazione (S) dovrà quindi soddisfare la seguente regola generale[1]:
S ≥ k×z×Q
Dove:
- k è un parametro dipendente dalla posizione della centrale termica rispetto al piano di riferimento ricavabile da specifiche tabelle presenti nel Decreto;
- z è un parametro che tiene in considerazione la presenza di un impianto di rivelazione gas che comanda una elettrovalvola automatica a riarmo manuale all’esterno del locale e dispositivi di segnalazione ottici e acustici modulato in funzione della posizione della centrale termica rispetto al piano di riferimento. Il valore è ricavabile da specifiche tabelle presenti nel Decreto;
- Q è portata termica totale espressa in kW.
Si noti che l’installazione di un controllo di esplodibilità sia considerata una misura da utilizzarsi a solo supporto della ventilazione naturale. Non è consentito un suo utilizzo in forma esclusiva per prevenire l’ATEX.
Il Decreto specifica altresì che l’applicazione del medesimo abbraccia i gas combustibili delle seguenti famiglie (cfr. UNI EN 437:2019):
- 1a: gas manifatturati (gas di città)
- 2a: gas naturale
- 3a: gas di petrolio liquefatto
Concludendo, la lettura congiunta del Decreto 8 novembre 2019 e dell’art. 1, CEI EN 60079-10-1:2016 consente di delineare con maggior precisione le esclusioni previste dalla Norma di classificazione nel caso di impianti con portata termica complessiva superiore a 35 kW. La classificazione delle zone a rischio di esplosione non si applicherà quindi quando ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- applicazioni commerciali o industriali nei seguenti ambiti: a.1) climatizzazione di edifici e ambienti, a.2) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore, a.3) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani, a.4) lavaggio biancheria e sterilizzazione, a.5) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari;
- utilizzo di gas manifatturatto, gas naturale o GPL;
- pressione del gas non superiore a 0,04 barg;
- piena conformità al Decreto 8 novembre 2019.
Rimane inteso che nel caso di portata termica complessiva pari o inferiore a 35 kW troverà applicazione la Norma Tecnica UNI 7129-X.
Infine, poiché il Decreto 8 novembre 2019 esclude dal proprio campo di applicazione le seguenti fattispecie impiantistiche:
- impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
- impianti di incenerimento;
- impianti costituiti da stufe catalitiche;
- impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza;
queste dovranno essere necessariamente incluse nel campo applicativo della norma CEI EN 60079-10-1:2016.
[1] Pur avendo una sua piena e legittima motivazione storica, appare singolare che il dimensionamento delle aperture di ventilazione, finalizzato ad evitare la formazione di atmosfere esplosive all’interno di luoghi chiusi, sia collegato alla portata termica totale del generatore di calore. La ventilazione, e la diluizione in aria degli eventuali gas combustibili emessi, dovrebbe essere funzione dell’entità dei potenziali fori di guasto prevedibili, della pressione esistente all’interno delle tubazioni di adduzione e dell’ampiezza planovolumetrica della centrale termica. Innovativo risulta altresì il collegamento dell’ampiezza della superficie di ventilazione al controllo di esplodibilità dell’ATEX (CDEA). Per locali fuori terra, per esempio, la diminuzione di superficie ventilante, in presenza di un CDEA, può arrivare fino al 20% del valore nominale. Tale correlazione non risulta però desumibile né dalla letteratura scientifica sull’argomento né dalla Norma Tecnica che rappresenta lo stato dell’arte del settore (CEI EN 60079-29-X).
Commenti (2)
massimo londero - 5 Dicembre 2019
Buona sera
Dove trovo l’iscrizione al seminario previsto per il 7 febbraio 2020,
Marzio Marigo - 5 Dicembre 2019
Buonasera Massimo
deve inviare una mail di interesse al seguente indirizzo: atex.milano2020@gmail.com
La segreteria del corso, a breve giro, le invierà un modulo da compilare con le spiegazioni del caso.
Saluti cordiali
MM