Quarantena e principio di precauzione

La conferenza di Rio de Janeiro del 1992 statuì, per la prima volta in forma ufficiale, il cosiddetto principio di precauzione, ripreso più volte nei documenti ufficiali UE, fino all’attuale art. 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

In esso si asserisce che il ricorso a tale forma di tutela è giustificato quando siano presenti le seguenti tre specifiche condizioni:

  • identificazione di effetti potenzialmente negativi;
  • valutazione dei dati scientifici disponibili;
  • ampiezza dell’incertezza scientifica.

Io trovo che quanto sta accadendo in Italia in relazione alla diffusione della sindrome simil-influenzale causata da coronavirus (cit. Ilaria Capua) credo sia la plastica rappresentazione dell’applicazione del principio di precauzione “in pratica”.

Una quarantena estesa cinquantamila persone cos’altro è se non questo?

Molto altro ci sarebbe da dire.

Commento (1)

  • Rispondi Corona Virus e percezione pubblica del rischio – Il blog di Marzio Marigo - 29 Febbraio 2020

    […] Chi assume decisioni deve, quindi, fare esclusivo affidamento ad una valutazione soggettiva dei parametri in gioco, ancorché mediata da pareri esperti. In questa prima fase si ha l’impressione che le pubbliche decisioni si siano orientate a privilegiare nettamente i benefici delle scelte in termini di sanità pubblica a scapito dei costi economici che queste determineranno nel breve e medio periodo. La quarantena generalizzata è, in questo senso, null’altro che la concreta applicazione del principio di precauzione. […]

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