Quando tengo un corso di formazione sulle problematiche connesse al rischio di esplosione o relative alla manutenzione dei sistemi tecnologici, di solito parto dallo studio di casi significativi che si sono verificati in passato.
La Storia, anche degli incidenti industriali, è maestra e insegna.
Cerco sempre di specificare che, se deve rimanere un granello di verità autentica da conservare, sia questo: non si eseguono lavori a fuoco su recipienti chiusi o tubazioni aperte non bonificati/e. MAI. Nemmeno se si discute di un serbatoio d’acqua. MAI.
Tuttavia, quando ci si accorge che tragedie come questa continuano ad avvenire con triste e deprimente regolarità ci si sente un po’ inutili.
Allegato VI, Art. 8.4, D.Lgs. n. 81/2008
“È vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l’azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. (…)”
Commento (1)
Antonio Cappa - 25 Novembre 2018
Purtroppo tutto vero.